Bonus Sociale Gas ed Energia elettrica

La legge 124/19 ha modificato la disciplina relativa ai Bonus Sociali prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti aventi diritto senza che questi debbano presentare apposita domanda.  Basta infatti presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, per l’ottenimento dell’ISEE. 

I requisiti per accedere al bonus GAS o bonus ELETTRICO per disagio economico restano invariati ed in particolare occorre:

  • essere intestatari di un contratto GAS e/o ELETTRICO
  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas – per anno di competenza.

Il valore del bonus GAS ed ELETTRICO è aggiornato annualmente dall’Autorità.

I dati aggiornati sono disponibili al link:

Link generale per avere maggiori informazioni

https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale

 

Link per gli importi unitari

https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale/bonus-sociale-per-disagio-economico/a-quanto-ammontano

 

Valore del Bonus GAS

Valore del bonus GAS erogato è funzione della numerosità del nucleo familiare, della tipologia d’uso e della zona climatica di appartenenza.

I dati aggiornati sono disponibili al link:

https://www.arera.it/it/consumatori/bonus_val.htm

Valore del Bonus ENERGIA ELETTRICA

Valore del bonus ELETTRICO erogato è funzione della numerosità del nucleo familiare.

Numerosità familiare 1-2 componenti

Numerosità familiare 3-4 componenti

Numerosità familiare oltre 4 componenti

128 €

151 €

177 €

Valore del Bonus Elettrico Disagio Fisico

Ai fini dell’ottenimento del bonus per disagio fisico a partire dal 01 gennaio 2021 resta ancora in vigore la precedente modalità di accesso, per cui tutti i soggetti aventi diritto (usufruiscono di apparecchiature elettromedicali per gravi condizioni di salute) avranno l’obbligo di presentazione di apposita domanda  presso il Comune di residenza o gli enti da essi designati, quali i CAF abilitati.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BONUS

Il Bonus viene riconosciuto direttamente nella bolletta gas o energia elettrica dell’intestatario del contratto d’utenza e suddiviso in 12 rate. Nel caso del bonus gas ci possono però essere casistiche differenti con diverse modalità di erogazione, in particolare:

  • cliente diretto – è un cliente titolare di un contratto di fornitura gas per una utenza domestica. Il riconoscimento del bonus avviene direttamente in bolletta d’utenza;
  • cliente indiretto – è un cliente non titolare di un contratto di fornitura gas ma che usufruisce di servizio di riscaldamento e acqua calda sanitaria condominiale centralizzata. In tal caso il bonus viene rogato in un’unica soluzione dall’INPS mediante un bonifico domiciliato.
  • cliente misto – è un cliente titolare di un contratto di fornitura gas domestica per il solo uso cottura ed eventuale acqua calda sanitaria, ma che usufruisce anche di un servizio di riscaldamento ed eventuale acqua calda sanitaria condominiale centralizzata. Il tal caso l’erogazione del bonus è di tipo mista e, quindi, in parte in bolletta per la quota relativa alla fornitura diretta ed in parte mediante bonifico domiciliato per la fornitura indiretta.

CONTINUITÀ DELL’EROGAZIONE DEL BONUS

Nel di cambio il cliente finale sottoscriva un nuovo contratto di fornitura gas o energia elettrica con altro Venditore il bonus viene erogato in continuità fino al termine di validità del diritto. Analogamente il cambio di residenza e l’attivazione di una nuova utenza non interrompe il riconoscimento del bonus che avviene quindi sul nuovo contratto di fornitura.

ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non aveva diritto.

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.arera.it

I dati aggiornati sono disponibili al link:

https://www.arera.it/it/consumatori/bonus_val.htm

o contattare il numero verde 800.166.654 dell’Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente.

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